La Corte Costituzionale ratifica l'approvazione della legge sull'amnistia

La Corte Costituzionale (CC) ha ratificato oggi il suo sostegno all'amnistia, respingendo le argomentazioni della Corte Suprema (TS) e del Parlamento aragonese contro la legge. Tuttavia, ha ammesso, come nella sua prima sentenza, che, al fine di salvaguardare il principio di uguaglianza, l'indulto deve essere esteso a coloro che hanno protestato sia a favore che contro il processo indipendentista catalano.
La Corte costituzionale (TC) ha respinto la maggior parte delle obiezioni sollevate dalla Corte suprema in merito all'incostituzionalità della legge sull'amnistia e ha confermato le disposizioni della legge in materia di appropriazione indebita.
La Corte delle garanzie ha respinto la maggior parte delle argomentazioni della Corte suprema e il ricorso del Parlamento aragonese, accogliendo solo le questioni già esaminate nella sentenza di giugno, che ha confermato la legge di amnistia, fatta eccezione per tre aspetti minori.
La Plenaria ha adottato una decisione a maggioranza, con il voto favorevole del blocco progressista e il rifiuto dei conservatori Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel e César Tolosa. Il giudice José María Macías non parteciperà a causa della sua squalifica, riferisce l'Efe.
La Corte delle garanzie ha respinto entrambe le questioni perché si tratta di "casi di pura applicazione della dottrina" basata sulla sentenza della Corte costituzionale che ha respinto il ricorso del PP contro la legge, ricordano le fonti, chiarendo che "non è stato dichiarato nulla di nuovo incostituzionale" in nessuna delle due sentenze.
Il caso Aragon è quindi il primo e unico ad affrontare l'articolo sull'appropriazione indebita, che la corte ha confermato ma senza entrare in considerazioni che potrebbero anticipare una possibile sentenza sugli amparos per l'ex presidente catalano Carles Puigdemont e gli ex ministri, come alcuni giudici avevano denunciato con una bozza che includeva alcuni riferimenti poi scartati.
Pertanto, si limita ad affermare che i tribunali che concedono l'amnistia possono decidere come definire l'amnistia stessa, ovvero possono limitare e delimitare la condotta che costituisce appropriazione indebita.
Nel caso della Corte Suprema, vengono confermati due punti già dichiarati incostituzionali nella sentenza di giugno: l'articolo 1.1, che non concede l'amnistia per condotte e proteste volte a respingere i "procés", e il secondo paragrafo dell'articolo 1.3, che consente l'amnistia per condotte successive al 13 novembre 2023.
Da un lato, la Plenaria ha affrontato la questione di incostituzionalità sollevata dalla Corte Suprema in un caso che coinvolgeva due persone condannate per disordini pubblici per fatti accaduti a Girona in seguito alla sentenza che aveva condannato i leader del movimento indipendentista catalano.
Ribadisce gli argomentiI giudici della Corte Suprema hanno spiegato che si sono rivolti al tribunale delle garanzie perché erano "assolutamente convinti" che la legge sull'amnistia viola "almeno" il diritto all'uguaglianza e il principio di certezza del diritto.
La Corte costituzionale ha risolto la questione con un'approvazione parziale, ribadendo le argomentazioni presentate nella sua prima sentenza sull'amnistia, lo scorso giugno, quando aveva confermato la maggior parte della legge, allineando il PP solo su tre questioni minori, riporta Europa Press.
Pertanto, ha ritenuto incostituzionale l'"asimmetria" nella concessione dell'amnistia a coloro che sostenevano e si opponevano al processo; il fatto che la legge includesse "un'autorizzazione insolita" a continuare "le attività criminali in futuro"; e il fatto che richiedesse solo udienze con la Procura e gli enti pubblici interessati dai casi presentati alla Corte dei conti per chiederne l'archiviazione.
La questione sollevata dalla Corte Suprema si riferiva solo al primo punto, pertanto riceve ora la stessa risposta che la Corte Costituzionale diede a suo tempo al Partito Popolare (PP), riscontrando anch'essa una violazione del principio di uguaglianza per omissione.
Ciò avviene perché, nell'articolo 1.1, la legge "non applica le sue conseguenze a tutte le condotte che rientrano nel quadro generale di applicazione da essa stessa definito, vale a dire agli atti illeciti commessi nel contesto del conflitto generato dallo sviluppo del movimento indipendentista in Catalogna".
La Corte costituzionale ripropone lo stesso ragionamento della sua prima sentenza, spiegando che questa disposizione contempla l'amnistia solo per coloro che hanno commesso atti illeciti a sostegno del "procés" (il processo), il che comporta "una conseguenza manifestamente diseguale, poiché esclude dall'amnistia un gruppo di persone che, dal punto di vista della causa e dello scopo legittimante della legge, sono perfettamente equiparabili a quelle incluse".
Per questo motivo, la TC ha dichiarato incostituzionale tale punto della legge ma, "nella misura in cui tale incostituzionalità non si riscontra in ciò che la legge stabilisce bensì in ciò che omette", si è astenuta dal dichiararne la nullità, stabilendo che "le disposizioni della legge devono intendersi applicabili, con le stesse condizioni (...) a coloro che hanno compiuto gli atti amnistiabili con lo scopo di opporsi alla secessione o all'indipendenza della Catalogna o alla celebrazione delle suddette consultazioni".
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