Nuove linee guida: ecco come lo Stato intende contrastare le aggressioni contro i medici.

Autore: preparato da MCD • Fonte: Rynek Zdrowia, RPO • Pubblicato: 8 agosto 2025 17:30
Il Commissario per i diritti umani (RPO) ha pubblicato le linee guida del Procuratore generale sullo svolgimento dei procedimenti nei casi relativi a reati commessi a danno di persone che forniscono servizi sanitari.
- Il Commissario per i diritti umani è stato coinvolto in casi riguardanti aggressioni contro i medici
- Il Procuratore generale ha emanato nuove linee guida per le forze dell'ordine.
- Le linee guida mirano a standardizzare le risposte legali e penali ai reati contro i professionisti sanitari.
La crescente incidenza di aggressioni contro medici, infermieri e paramedici ha acceso un ampio dibattito sul rafforzamento della sicurezza degli operatori sanitari. Le recenti tragedie in cui i pazienti hanno ferito mortalmente medici e paramedici hanno spinto le comunità a cercare soluzioni in questo ambito.
Anche il Commissario per i diritti umani è intervenuto nella questione, richiedendo una dichiarazione alla Procura generale. In risposta, ha ricevuto nuove linee guida recentemente sviluppate per le forze dell'ordine in merito allo svolgimento delle indagini sui reati contro gli operatori sanitari.
Come si legge nella spiegazione, l'obiettivo delle linee guida è "uniformare le norme procedurali nei casi di reati contro le persone che forniscono servizi sanitari, di primo soccorso, di operazioni di salvataggio e altre persone che beneficiano della protezione prevista dal codice penale per i funzionari pubblici".
Il loro rilascio è stato preceduto da incontri tra i rappresentanti del Consiglio medico supremo e della Procura nazionale.
Il vice commissario per i diritti umani Stanisław Trociuk ha chiesto al procuratore nazionale Dariusz Korneluk di inviare nuove linee guida.
Nuove linee guida del Procuratore GeneraleL'introduzione alle linee guida evidenzia il crescente fenomeno dell'aggressione verbale e fisica durante la prestazione di assistenza medica in condizioni di improvvisa minaccia per la salute o la vita del paziente, nonché negli enti che svolgono attività mediche e forniscono servizi sanitari finanziati con fondi pubblici.
L'ex procuratore generale Adam Bodnar ha ammesso nell'introduzione alle linee guida che le informazioni sui casi di aggressioni a persone impegnate in operazioni di soccorso o che forniscono servizi sanitari hanno ripetutamente indignato l'opinione pubblica, suscitando un senso di minaccia e la convinzione dell'impotenza delle autorità preposte all'applicazione della legge.
Nel frattempo, come ha sottolineato, le disposizioni di legge forniscono un'ampia gamma di strumenti per una reazione penale inevitabile e reale, di cui un elemento importante è l'attività e il coinvolgimento sostanziale del pubblico ministero.
Pertanto, il PG ha ritenuto estremamente importante richiamare l'attenzione dei procuratori sulla necessità di garantire una risposta legale e penale efficace, unita a una sanzione inevitabile e giusta. Ciò è particolarmente vero in quanto le linee guida esistenti non garantivano adeguatamente il raggiungimento di tali obiettivi e, in alcuni casi, erano addirittura obsolete.
Pertanto, si è deciso di uniformare le procedure delle procure della Repubblica nei casi di reati commessi contro soggetti che forniscono servizi sanitari, primo soccorso, operazioni di soccorso e altri soggetti che svolgono funzioni ufficiali e professionali e che, in base a specifiche disposizioni, godono della tutela prevista dal Codice penale per i pubblici ufficiali. La Procura ha fornito le seguenti linee guida:
- Se si ottengono informazioni su un incidente che potrebbe costituire un reato contro operatori sanitari, operatori di primo soccorso, soccorritori o altri soggetti che svolgono funzioni ufficiali e professionali e che, in base a normative speciali, godono della protezione garantita ai funzionari pubblici, è necessario adottare misure immediate per verificare le informazioni. Se tali informazioni sono confermate, è necessario avviare immediatamente un procedimento preparatorio.
- I responsabili delle unità organizzative comuni della procura, assicurando la cooperazione continua con gli enti autorizzati a condurre i procedimenti preparatori, devono assicurarsi di ottenere immediatamente da questi informazioni su ogni caso di avvio di un procedimento a danno delle persone indicate al punto 1, nonché sull'emissione di una decisione di presentazione di accuse.
- Dopo aver ottenuto le informazioni indicate al punto 2, il pubblico ministero dovrebbe valutare se nel caso specifico sussistano i presupposti per l'applicazione di misure di prevenzione, tenendo conto in particolare della necessità di impedire all'indagato di commettere un nuovo reato grave.
- In ogni caso di accertamento della commissione di un reato, con particolare attenzione agli atti di cui all'articolo 222 § 1 del Codice penale, all'articolo 223 § 1 e 2 del Codice penale, all'articolo 224 § 2 e 3 del Codice penale o all'articolo 226 § 1 del Codice penale, è necessario valutare se le circostanze della loro commissione giustificano l'adozione della classificazione di cui all'articolo 57a § 1 del Codice penale.
- I responsabili delle unità organizzative comuni della procura, in consultazione con i comandanti delle unità di polizia competenti, dovrebbero impegnarsi a modellare i principi di cooperazione in modo tale che i casi che soddisfano le condizioni specificate nell'articolo 517b del codice di procedura penale siano esaminati con procedimento accelerato.
- Le conclusioni in merito alla determinazione della pena dovrebbero essere formulate tenendo conto delle linee guida pertinenti e, soprattutto, di una valutazione completa del grado di danno sociale dei reati. In casi particolarmente giustificati, dovrebbero essere proposte pene meno severe o di entità inferiore a quella prevista dalla legge, tenendo conto soprattutto dell'atteggiamento e dell'approccio critico dell'autore del reato.
- In ogni caso, il pubblico ministero è tenuto a valutare la possibilità di presentare una richiesta al tribunale affinché disponga le misure compensative specificate nell'articolo 46 § 1 e 2 del codice penale sotto forma di obbligo di risarcimento del danno, di risarcimento del danno subito o di risarcimento esemplare, assicurando che gli importi richiesti corrispondano realisticamente all'entità del danno causato dal reato o alla natura del danno subito dalla parte lesa.
- Tenuto conto della posizione della parte lesa, si dovrebbe valutare la possibilità di presentare un'istanza ai sensi dell'articolo 43b del Codice penale, chiedendo al tribunale di rendere pubblica la sentenza, con l'indicazione delle modalità di attuazione di tale misura penale. Si dovrebbe inoltre valutare la possibilità di chiedere al tribunale di imporre l'obbligo di chiedere scusa alla parte lesa, nonché, se legalmente consentito, gli altri obblighi specificati nell'articolo 72 § 1 del Codice penale.
- I requisiti specificati al punto 6 in merito alle domande di condanna devono essere presi in considerazione anche nel corso della definizione degli accordi con l'indagato, se sussistono le condizioni per l'applicazione dell'articolo 335 § 1 o 2 del Codice di procedura penale e nella valutazione della domanda dell'indagato presentata ai sensi dell'articolo 338a del Codice di procedura penale o dell'articolo 387 § 1 del Codice di procedura penale.
- Nel valutare la sentenza, il cancelliere e il superiore analizzano l'adeguatezza delle sanzioni imposte e delle misure punitive e compensative al grado di nocività sociale e alle circostanze in cui è stato commesso il reato attribuito all'autore e, se risultano gravemente sproporzionate, dovrebbero valutare la possibilità di presentare un'opposizione o di preparare un ricorso.
- Nel fornire informazioni ai media, è necessario tenere conto degli aspetti sociali e preventivi dei dati presentati, nonché degli interessi giuridicamente tutelati della parte lesa. Va sempre ricordato che la parte lesa gode della tutela prevista dal Codice Penale per i pubblici ufficiali.
- Le attività indicate nel § 65 comma 1 punti 2 e 3 del regolamento, svolte nell'ambito della vigilanza interna ufficiale, devono mirare al raggiungimento degli obiettivi delle linee guida e ad assicurare l'efficiente svolgimento e completamento dei procedimenti preparatori.
- Nell’ambito del monitoraggio svolto, il Dipartimento dei procedimenti preparatori della Procura nazionale, sulla base delle informazioni fornite dalle procure regionali, preparerà entro la fine di marzo di ogni anno una relazione annuale sul perseguimento di questa categoria di reati, insieme alle conclusioni su come vengono attuate le linee guida.
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rynekzdrowia